venerdì 10 aprile 2026

SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - IL REATO PREVISTO E PUNITO DALL' ARTICOLO 630 DEL CODICE PENALE


Il sequestro di persona a scopo di estorsione fu una figura di reato assai ricorrente nell'ambito del banditismo sardo tra gli anni '60 e '90

Il sequestro di una persona consiste nel privare la medesima della propria libertà personale ed è un fatto qualificato dalla legge come reato. Al riguardo, si rimanda all'analisi dell'articolo 605 del Codice penale tramite il seguente link 👉SEQUESTRO DI PERSONA - IL REATO PREVISTO DALL'ARTICOLO 605 DEL CODICE PENALE

Siffatta contrazione della libertà di azione/movimento/spostamento risulta sovente finalizzata all'ottenimento di un profitto. La normativa penale prevede e sanziona quindi la precisa fattispecie in cui il sequestro viene attuato al precipuo scopo di estorcere denaro o altra utilità/profitto.

L'articolo 630 del Codice penale stabilisce testualmente che:

"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a vent'anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo".

Sotto il profilo oggettivo, la condotta incriminata consiste, s'è detto, nell'eseguire un sequestro di persona. Sul punto si rinvia alla disamina della relativa figura di reato.

L'elemento soggettivo del reato in questione è il dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di privare taluno della libertà personale unitamente al fine specifico di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (spesso denaro, ma ben può trattarsi di qualsivoglia altra utilità) come riscatto per la sua liberazione.


Avv. Tommaso Barausse


La presente pubblicazione ha valenza puramente informativa e non costituisce consulenza legale, posto che ogni singolo caso deve essere valutato alla luce di tutte le molteplici peculiarità che lo contraddistinguono. Si raccomanda la consultazione del testo di legge aggiornato presso i portali ufficiali Normattiva e Gazzetta Ufficiale


giovedì 9 aprile 2026

PARENTI NON PUNIBILI PER I REATI COMMESSI - LA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ EX ARTICOLO 649 DEL CODICE PENALE

Non si può essere puniti per aver commesso un reato ai danni del patrimonio di un proprio parente. Con le dovute eccezioni.
  

Il nostro codice penale, nell'ambito della sezione dedicata ai delitti contro il patrimonio, prevede una sorta di immunità a favore dei soggetti titolari di una determinata qualifica soggettiva in ambito familiare.

Nello specifico, l'articolo 649 del codice penale, rubricato come "Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti" prevede che: 

"Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:

1) del coniuge non legalmente separato;

1-bis) della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;

2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;

3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato o della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone."

Come si può evincere dalla lettura dell'ultimo capoverso, la causa di non punibilità in questione non trova applicazione qualora ricorrano i più gravi delitti contro il patrimonio, ovvero in caso di rapina (articolo 628 c.p.)estorsione (articolo 629 c.p.), sequestro a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) e tutti gli altri delitti contro il patrimonio commessi con violenza alle persone.


Avv. Tommaso Barausse


La presente pubblicazione ha valenza puramente informativa e non costituisce consulenza legale, posto che ogni singolo caso deve essere valutato alla luce di tutte le molteplici peculiarità che lo contraddistinguono. Si raccomanda la consultazione del testo di legge aggiornato presso i portali ufficiali Normattiva e Gazzetta Ufficiale

 

SEQUESTRO DI PERSONA - IL REATO PREVISTO DALL'ARTICOLO 605 DEL CODICE PENALE

 

La privazione della libertà personale è reato, a meno che non sia consentita dalla legge

La libertà personale rappresenta per ogni singolo individuo un bene di primaria rilevanza, fondamentale, tant'è che lo stesso risulta innanzitutto tutelato a livello costituzionale. 

L'articolo 13 della Carta scolpisce expressis verbis il predetto diritto primario stabilendo che: 

"La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva."

Premessa l'assoluta importanza del bene giuridico in argomento, si rileva come la salvaguardia dello stesso operi anche in ambito penale. 
Precisamente, la Sezione II del Capo III del Codice penale è nominata come "Dei delitti contro la libertà personale" e al suo interno sono comprese tutte quelle fattispecie di reato lesive della libertà di movimento/circolazione e di autodeterminazione, anche sotto il profilo sessuale e relazionale in generale (al riguardo, si rimanda alla disamina dei seguenti reati: Violenza sessuale - art. 609 bis c.p.., Atti sessuali con minore - art. 609 quater c.p., Corruzione di minorenne - art. 609 quinquies c.p., Violenza sessuale di gruppo - art. 609 octies c.p.., adescamento di minorenni, art. 609 undecies c.p.).      

Per quel che concerne la presente sede, l'articolo 605 del Codice penale, rubricato come "Sequestro di persona" prevede testualmente che:

"Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.

La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

  1. in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge;
  2. da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.

Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.

Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera concretamente:

  1. affinché il minore riacquisti la propria libertà;
  2. per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
  3. per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore.
Nell'ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità."

La Corte di Cassazione ha stabilito che il reato in esame può risultare integrato anche nel caso in cui la privazione della libertà personale abbia breve durata (financo pochi minuti), avuto riguardo alle particolarità del caso concreto e ai beni giuridici coinvolti nell'ambito del medesimo.

La Suprema Corte ha inoltre stabilito che "il delitto di sequestro di persona non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, essendo sufficiente che l'attività anche meramente intimidatoria o l'apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l'allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, se non attraverso iniziative imprudenti e pericolose per la propria persona, siano idonei a determinare la privazione della libertà fisica di quest'ultima, con riguardo, eventualmente, alle sue specifiche capacità di reazione". Cass. Pen. Sent. 17 novembre 2025, n. 37277.

Sotto il profilo soggettivo, nel caso in cui il sequestro di persona venga attuato al preciso scopo di ottenere denaro (o altra utilità) in cambio della liberazione della vittima viene integrata la specifica ipotesi di "Sequestro a scopo di estorsione", prevista e punita dall'articolo 630 del Codice penale, alla cui disciplina si rinvia 👉 SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - IL REATO PREVISTO E PUNITO DALL' ARTICOLO 630 DEL CODICE PENALE

Vi è poi il reato di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, previsto e punito dall'articolo 289 bis del Codice penale. 



Avv. Tommaso Barausse


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venerdì 9 gennaio 2026

VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO - IL REATO PREVISTO DALL'ARTICOLO 609 OCTIES DEL CODICE PENALE

 

Pene fino a 28 anni di reclusione per gli autori della violenza sessuale di gruppo

L'articolo 609 octies del Codice penale prevede l'ipotesi di reato in cui gli atti di violenza sessuale vengono compiuti non da una singola persona, bensì da una pluralità di individui (anche solo due persone, secondo dottrina e giurisprudenza).

Nello specifico, la norma in commento dispone che:

"La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609 bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609 ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri e del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112."

L'articolo in esame, sotto il profilo oggettivo, richiama espressamente il compimento di atti di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p., tuttavia la violenza sessuale di gruppo costituisce una fattispecie di reato autonoma e non una circostanza aggravante del delitto di violenza sessuale "base", alla cui disciplina si rinvia 👉 IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE E RELATIVE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - ARTICOLI 609 BIS E 609 TER DEL CODICE PENALE

Al delitto di violenza sessuale di gruppo si applicano le circostanze aggravanti contemplate dall'articolo 609 ter del Codice penale, tra cui quella prevista dall'ultimo comma della medesima norma, che raddoppia la pena nel caso in cui la violenza venga perpetrata in danno a una vittima di età inferiore ai dieci anni.

Le vittime del reato in esame hanno diritto per legge all'assistenza legale a spese dello Stato (cd. gratuito patrocinio), a prescindere dal reddito. In tal modo, alle persone offese dal reato di violenza sessuale di gruppo viene sempre garantita la possibilità di avvalersi di un legale di fiducia (iscritto nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato in materia penale) così da sporgere atto di denuncia - querela e costituirsi parte civile nel conseguente procedimento penale al fine di ottenere il dovuto risarcimento danni. Per informazioni e contatti 👉DIRITTO PENALE E GRATUITO PATROCINIO

Avv. Tommaso Barausse


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martedì 4 novembre 2025

IL REATO DI APPROPRIAZIONE INDEBITA EX ARTICOLO 646 DEL CODICE PENALE E LA SEPARAZIONE TRA CONIUGI

 

Secondo la Cassazione, costituisce reato non restituire all'ex coniuge denaro e/o oggetti di sua proprietà

La fine di una relazione sentimentale rappresenta di sicuro un momento molto delicato per tutte le persone che vi sono a vario titolo coinvolte. Purtroppo, non è cosa rara che dalla crisi di coppia nascano situazioni complicate da gestire, con il contesutale verificarsi di comportamenti inappropriati e inopportuni che possono altresì degenerare nella commissione di fatti qualificati dalla legge come reato. 

Le fattispecie criminose che si verificano con maggior frequenza in ambito familiare sono quelle ai danni dell'incolumità e della libertà personale, come ad esempio il reato di atti persecutori / stalking (art. 612 bis c.p.) o di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.). Peraltro, ricorrono con una certa frequenza anche reati rilevanti sotto il profilo economico/finanziario, ad esempio nel caso in cui non venga assolto l'obbligo di mantenimento in favore dei figli (si vedano al riguardo il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p.reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio ex art. 570 bis c.p.) o laddove si vada a ledere l'integrità del patrimonio altrui.

Il reato di appropriazione indebita, previsto dall'articolo 646 del codice penale, prevede testualmente che: 

"Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Trattasi di reato contro il patrimonio, procedibile a querela, finalizzato a sanzionare colui che si appropri del denaro o di altri beni mobili altrui approfittando della circostanza di averne la materiale disponibilità.

Dalla semplice lettura della norma emerge come la condotta ivi incriminata possa essere facilmente commessa nelle occasioni più disparate. Anche in sede di separazione/divorzio dei coniugi. 

Può infatti accadere che al termine di un periodo più o meno lungo di convivenza un membro delle coppia si ritrovi ad aver la disponibilità di alcuni beni in verità appartenenti all'ex partner e decida così di appropriarsene trattenendoli presso di sé e rifiutando di restituirli al legittimo proprietario. Ecco quindi che risulta integrato il reato di appropriazione indebita, come confermato dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Penale, nella sentenza n. 2556 del 2018. 
Detta pronuncia, nello specifico, afferma il principio secondo cui risponde del reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. il coniuge separato che si appropri, avendone la disponibilità, di beni appartenenti all'ex, con conseguente  rifiuto di restituirli a quest'ultimo.

Per una trattazione più approfondita della questione in esame, si rinvia all'analisi dell'articolo 649 del codice penale, ove si prevede la non punibilità di determinati reati contro il patrimonio qualora gli stessi vengano commessi in danno a congiunti.

Avv. Tommaso Barausse


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giovedì 30 ottobre 2025

ESTORSIONE - IL REATO PREVISTO DALL'ARTICOLO 629 DEL CODICE PENALE

Usare violenza e/o minaccia per costringere taluno a eseguire un pagamento è tentativo di estorsione

Il reato di estorsione è disciplinato dall'articolo 629 del Codice penale, ove risulta collocato tra i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone. 

Sotto il profilo oggettivo, l'articolo in oggetto prevede e sanziona qualsivoglia condotta costrittiva improntata a violenza e/o minaccia che risulti fonte di un ingiusto profitto con altrui danno.

La norma di riferimento, di preciso, stabilisce che:

"Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628.

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità".

Si segnalano le ipotesi aggravate riferite alle circostanze previste dal terzo comma dell'articolo 628 del Codice penale, cui si rinvia 👉RAPINA - IL REATO PREVISTO DALL'ARTICOLO 628 DEL CODICE PENALE

Qualora ricorrano siffatte circostanze aggravanti, il reato di estorsione viene punito con la reclusione fino a vent'anni e con la multa fino a 15.000 euro. 

Il trattamento sanzionatorio risulta ulteriormente appesantito qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'ultima parte dell'ultimo comma dell'articolo 629 c.p., essendo prevista la pena della reclusione fino a ventidue anni e la multa fino a euro 18.000.

Il reato di estorsione si distingue da quello di usura, previsto e punito dall'articolo 644 del Codice penale, la cui condotta non risulta connotata né da violenza né da minaccia. Per approfondimenti, si rinvia alla relativa disciplina.

Avv. Tommaso Barausse


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giovedì 3 luglio 2025

RAPINA - IL REATO PREVISTO DALL'ARTICOLO 628 DEL CODICE PENALE

il reato di rapina risulta aggravato se commesso con l'uso di armi e/o con il volto travisato

Il reato di rapina può essere rappresentato come un furto attuato mediante violenza e/o minaccia nei confronti di una o più persone. Trattasi quindi di reato contro il patrimonio, che viene posto in essere al preciso scopo di procurare un profitto. Tuttavia, la connotazione violenta / minacciosa della condotta tipica rende la fattispecie in esame un reato di natura plurioffensiva, nel senso che oltre al patrimonio della vittima viene altresì lesa l'incolumità e la personale sicurezza della medesima.   

La norma di riferimento è l'articolo 628 del Codice penale, secondo cui:

"Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:

  • 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;
  • 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire;
  • 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis;
  • 3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
  • 3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
  • 3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;
  • 3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti."

Il primo comma della citata norma prevede l'ipotesi di rapina propria. Trattasi dei casi in cui la violenza e o la minaccia vengono attuate prima della sottrazione della cosa mobile altrui, proprio allo scopo di impossessarsene.

Di converso, il secondo comma prevede la rapina impropria, ove la violenza o la minaccia vengono poste in essere dopo aver sottratto il bene altrui, allo scopo di assicurarsene il possesso, a sé o ad altri, o per procurare a sé o ad altri l'impunità

Si segnala la sentenza delle Sezioni Unite (Cassazione penale, SS.UU., sentenza n. 34952 del 12.09.2012) che ha riconosciuto la configurabilità del tentativo anche con riferimento alla rapina impropria, enunciando il seguente principio di diritto: è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla sottrazione della cosa altrui, adoperi violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l'impunità.

Le pene detentive previste per il delitto in argomento sono piuttosto severe, soprattutto per quel che concerne le ipotesi aggravate, la cui integrazione può portare fino ad anni 20 (venti) di reclusione. 

Come contraltare a siffatta, aspra cornice edittale, la Corte Costituzionale è intervenuta riconoscendo mediante sentenza addittiva l'attenuante della lieve entità del fatto, da applicarsi nei casi in cui l'episodio criminoso risulti per l'appunto di modesta offensività (sentenza n. 86 del 2024).

Avv. Tommaso Barausse


La presente pubblicazione ha valenza puramente informativa e non costituisce consulenza legale, posto che ogni singolo caso deve essere valutato alla luce di tutte le molteplici peculiarità che lo contraddistinguono. Si raccomanda la consultazione del testo di legge aggiornato presso i portali ufficiali Normattiva e Gazzetta Ufficiale