giovedì 9 aprile 2026

SEQUESTRO DI PERSONA - IL REATO PREVISTO DALL'ARTICOLO 605 DEL CODICE PENALE

 

La privazione della libertà personale è reato, a meno che non sia consentita dalla legge

La libertà personale rappresenta per ogni singolo individuo un bene di primaria rilevanza, fondamentale, tant'è che lo stesso risulta innanzitutto tutelato a livello costituzionale. 

L'articolo 13 della Carta scolpisce expressis verbis il predetto diritto primario stabilendo che: 

"La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva."

Premessa l'assoluta importanza del bene giuridico in argomento, si rileva come la salvaguardia dello stesso operi anche in ambito penale. 
Precisamente, la Sezione II del Capo III del Codice penale è nominata come "Dei delitti contro la libertà personale" e al suo interno sono comprese tutte quelle fattispecie di reato lesive della libertà di movimento/circolazione e di autodeterminazione, anche sotto il profilo sessuale e relazionale in generale (al riguardo, si rimanda alla disamina dei seguenti reati: Violenza sessuale - art. 609 bis c.p.., Atti sessuali con minore - art. 609 quater c.p., Corruzione di minorenne - art. 609 quinquies c.p., Violenza sessuale di gruppo - art. 609 octies c.p.., adescamento di minorenni, art. 609 undecies c.p.).      

Per quel che concerne la presente sede, l'articolo 605 del Codice penale, rubricato come "Sequestro di persona" prevede testualmente che:

"Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.

La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

  1. in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge;
  2. da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.

Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.

Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera concretamente:

  1. affinché il minore riacquisti la propria libertà;
  2. per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
  3. per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore.
Nell'ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità."

La Corte di Cassazione ha stabilito che il reato in esame può risultare integrato anche nel caso in cui la privazione della libertà personale abbia breve durata (financo pochi minuti), avuto riguardo alle particolarità del caso concreto e ai beni giuridici coinvolti nell'ambito del medesimo.

La Suprema Corte ha inoltre stabilito che "il delitto di sequestro di persona non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, essendo sufficiente che l'attività anche meramente intimidatoria o l'apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l'allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, se non attraverso iniziative imprudenti e pericolose per la propria persona, siano idonei a determinare la privazione della libertà fisica di quest'ultima, con riguardo, eventualmente, alle sue specifiche capacità di reazione". Cass. Pen. Sent. 17 novembre 2025, n. 37277.

Sotto il profilo soggettivo, nel caso in cui il sequestro di persona venga attuato al preciso scopo di ottenere denaro (o altra utilità) in cambio della liberazione della vittima viene integrata la specifica ipotesi di "Sequestro a scopo di estorsione", prevista e punita dall'articolo 630 del Codice penale, alla cui disciplina si rinvia.

Vi è poi il reato di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, previsto e punito dall'articolo 289 bis del Codice penale. 



Avv. Tommaso Barausse