martedì 4 novembre 2025

IL REATO DI APPROPRIAZIONE INDEBITA EX ARTICOLO 646 DEL CODICE PENALE E LA SEPARAZIONE TRA CONIUGI

 

Secondo la Cassazione, costituisce reato non restituire all'ex coniuge denaro e/o oggetti di sua proprietà

La fine di una relazione sentimentale rappresenta di sicuro un momento molto delicato per tutte le persone che vi sono a vario titolo coinvolte. Purtroppo, non è cosa rara che dalla crisi di coppia nascano situazioni complicate da gestire, con il contesutale verificarsi di comportamenti inappropriati e inopportuni che possono altresì degenerare nella commissione di fatti qualificati dalla legge come reato. 

Le fattispecie criminose che si verificano con maggior frequenza in ambito familiare sono quelle ai danni dell'incolumità e della libertà personale, come ad esempio il reato di atti persecutori / stalking (art. 612 bis c.p.) o di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.). Peraltro, ricorrono con una certa frequenza anche reati rilevanti sotto il profilo economico/finanziario, ad esempio nel caso in cui non venga assolto l'obbligo di mantenimento in favore dei figli (si vedano al riguardo il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p.reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio ex art. 570 bis c.p.) o laddove si vada a ledere l'integrità del patrimonio altrui.

Il reato di appropriazione indebita, previsto dall'articolo 646 del codice penale, prevede testualmente che: 

"Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Trattasi di reato contro il patrimonio, procedibile a querela, finalizzato a sanzionare colui che si appropri del denaro o di altri beni mobili altrui approfittando della circostanza di averne la materiale disponibilità.

Dalla semplice lettura della norma emerge come la condotta ivi incriminata possa essere facilmente commessa nelle occasioni più disparate. Anche in sede di separazione/divorzio dei coniugi. 

Può infatti accadere che al termine di un periodo più o meno lungo di convivenza un membro delle coppia si ritrovi ad aver la disponibilità di alcuni beni in verità appartenenti all'ex partner e decida così di appropriarsene trattenendoli presso di sé e rifiutando di restituirli al legittimo proprietario. Ecco quindi che risulta integrato il reato di appropriazione indebita, come confermato dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Penale, nella sentenza n. 2556 del 2018. 
Detta pronuncia, nello specifico, afferma il principio secondo cui risponde del reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. il coniuge separato che si appropri, avendone la disponibilità, di beni appartenenti all'ex, con conseguente  rifiuto di restituirli a quest'ultimo.

Per una trattazione più approfondita della questione in esame, si rinvia all'analisi dell'articolo 649 del codice penale, ove si prevede la non punibilità di determinati reati contro il patrimonio qualora gli stessi vengano commessi in danno a congiunti.

Avv. Tommaso Barausse