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Elementi della truffa: ingiusto profitto, artifizi o raggiri, induzione in errore, danno altrui |
La truffa rappresenta con ogni probabilità la più nota figura di reato contro il patrimonio.
Essa consiste nell'arricchirsi indebitamente a discapito di altri soggetti, ovvero imbrogliando le persone con induzione in errore delle stesse.
Sul piano normativo, la fattispecie di truffa è disciplinata dall'articolo 640 del Codice penale, secondo cui:
"Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5;
- 2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.
Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter), e dal terzo comma".
La norma è posta a tutela dei seguenti valori, giuridicamente rilevanti:
- patrimonio della persona;
- libertà della volontà/autodeterminazione dell'individuo.
Le pene previste per l'ipotesi base (cd. truffa semplice, procedibile solo a querela della persona offesa) non sono particolarmente elevate, essendo prevista la multa da € 51,00 fino a € 1.032,00 e la reclusione da un minimo di tre mesi a un massimo di tre anni.
Il trattamento sanzionatorio, tuttavia, aumenta sensibilmente nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 640 c.p., con pena pecuniaria da € 309,00 a € 1.549,00 e pena detentiva che può arrivare fino a 5 anni di reclusione, che diventano 6 (oltre alla multa da € 700,00 a € 3.000,00) nel caso specifico in cui il soggetto attivo abbia agito profittando di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (circostanza aggravante comune prevista dall'articolo 61, comma 1, n. 5) del Codice penale).
Si segnala, al secondo comma dell'articolo 640 c.p., il n. 2 ter riguardante l'ipotesi di truffa attuata a distanza mediante l'uso di strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare le procedure di identificazione dei soggetti coinvolti nella vicenda. Trattasi di disposizione introdotta allo specifico scopo di contrastare le assai insidiose truffe online, sempre più diffuse nell'ambito delle transazioni via web. I casi più ricorrenti riguardano le proposte di investimenti in strumenti finanziari, anche atipici, come le criptovalute, che attirano capitali con la falsa promessa di farli lievitare in misura considerevole. Molto frequenti anche i casi di truffe sulle piattaforme di e-commerce, ovvero l'invio di denaro per l'acquisto di un determinato bene/oggetto che però non verrà mai fatto recapitare al malcapitato acquirente. Siffatte frodi possono essere portate a compimento senza limiti di distanza, garantendo al contempo una maggiore sicurezza ai truffatori, che possono operare mascherandosi dietro identità fittizie (o purtroppo di altre persone, realmente esistenti), così da rendere per l'appunto più difficoltoso (quando non impossibile) il loro rintraccio.
Avv. Tommaso Barausse