giovedì 3 luglio 2025

RAPINA - IL REATO PREVISTO DALL'ARTICOLO 628 DEL CODICE PENALE

il reato di rapina risulta aggravato se commesso con l'uso di armi e/o con il volto travisato

Il reato di rapina può essere rappresentato come un furto attuato mediante violenza e/o minaccia nei confronti di una o più persone. Trattasi quindi di reato contro il patrimonio, che viene posto in essere al preciso scopo di procurare un profitto. Tuttavia, la connotazione violenta / minacciosa della condotta tipica rende la fattispecie in esame un reato di natura plurioffensiva, nel senso che oltre al patrimonio della vittima viene altresì lesa l'incolumità e la personale sicurezza della medesima.   

La norma di riferimento è l'articolo 628 del Codice penale, secondo cui:

"Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:

  • 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;
  • 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire;
  • 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis;
  • 3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
  • 3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
  • 3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;
  • 3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti."

Il primo comma della citata norma prevede l'ipotesi di rapina propria. Trattasi dei casi in cui la violenza e o la minaccia vengono attuate prima della sottrazione della cosa mobile altrui, proprio allo scopo di impossessarsene.

Di converso, il secondo comma prevede la rapina impropria, ove la violenza o la minaccia vengono poste in essere dopo aver sottratto il bene altrui, allo scopo di assicurarsene il possesso, a sé o ad altri, o per procurare a sé o ad altri l'impunità

Si segnala la sentenza delle Sezioni Unite (Cassazione penale, SS.UU., sentenza n. 34952 del 12.09.2012) che ha riconosciuto la configurabilità del tentativo anche con riferimento alla rapina impropria, enunciando il seguente principio di diritto: è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla sottrazione della cosa altrui, adoperi violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l'impunità.

Le pene detentive previste per il delitto in argomento sono piuttosto severe, soprattutto per quel che concerne le ipotesi aggravate, la cui integrazione può portare fino ad anni 20 (venti) di reclusione. 

Come contraltare a siffatta, aspra cornice edittale, la Corte Costituzionale è intervenuta riconoscendo mediante sentenza addittiva l'attenuante della lieve entità del fatto, da applicarsi nei casi in cui l'episodio criminoso risulti per l'appunto di modesta offensività (sentenza n. 86 del 2024).

Avv. Tommaso Barausse