venerdì 10 aprile 2026

SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - IL REATO PREVISTO E PUNITO DALL' ARTICOLO 630 DEL CODICE PENALE


Il sequestro di persona a scopo di estorsione fu una figura di reato assai ricorrente nell'ambito del banditismo sardo tra gli anni '60 e '90

Il sequestro di una persona consiste nel privare la medesima della propria libertà personale ed è un fatto qualificato dalla legge come reato. Al riguardo, si rimanda all'analisi dell'articolo 605 del Codice penale tramite il seguente link 👉SEQUESTRO DI PERSONA - IL REATO PREVISTO DALL'ARTICOLO 605 DEL CODICE PENALE

Siffatta contrazione della libertà di azione/movimento/spostamento risulta sovente finalizzata all'ottenimento di un profitto. La normativa penale prevede e sanziona quindi la precisa fattispecie in cui il sequestro viene attuato al precipuo scopo di estorcere denaro o altra utilità/profitto.

L'articolo 630 del Codice penale stabilisce testualmente che:

"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a vent'anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo".

Sotto il profilo oggettivo, la condotta incriminata consiste, s'è detto, nell'eseguire un sequestro di persona. Sul punto si rinvia alla disamina della relativa figura di reato.

L'elemento soggettivo del reato in questione è il dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di privare taluno della libertà personale unitamente al fine specifico di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (spesso denaro, ma ben può trattarsi di qualsivoglia altra utilità) come riscatto per la sua liberazione.


Avv. Tommaso Barausse


La presente pubblicazione ha valenza puramente informativa e non costituisce consulenza legale, posto che ogni singolo caso deve essere valutato alla luce di tutte le molteplici peculiarità che lo contraddistinguono. Si raccomanda la consultazione del testo di legge aggiornato presso i portali ufficiali Normattiva e Gazzetta Ufficiale