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Non si può essere puniti per aver commesso un reato ai danni del patrimonio di un proprio parente. Con le dovute eccezioni. |
"Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:
1) del coniuge non legalmente separato;
1-bis) della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;
2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;
3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato o della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone."
Come si può evincere dalla lettura dell'ultimo capoverso, la causa di non punibilità in questione non trova applicazione qualora ricorrano i più gravi delitti contro il patrimonio, ovvero in caso di rapina (articolo 628 c.p.), estorsione (articolo 629 c.p.), sequestro a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) e tutti gli altri delitti contro il patrimonio commessi con violenza alle persone.
Avv. Tommaso Barausse
