![]() |
| Usare violenza e/o minaccia per costringere taluno a eseguire un pagamento è tentativo di estorsione |
Il reato di estorsione è disciplinato dall'articolo 629 del Codice penale, ove risulta collocato tra i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.
Sotto il profilo oggettivo, l'articolo in oggetto prevede e sanziona qualsivoglia condotta costrittiva improntata a violenza e/o minaccia che risulti fonte di un ingiusto profitto con altrui danno.
La norma di riferimento, di preciso, stabilisce che:
"Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628.
Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità".
Si segnalano le ipotesi aggravate riferite alle circostanze previste dal terzo comma dell'articolo 628 del Codice penale, cui si rinvia 👉RAPINA - IL REATO PREVISTO DALL'ARTICOLO 628 DEL CODICE PENALE
Qualora ricorrano siffatte circostanze aggravanti, il reato di estorsione viene punito con la reclusione fino a vent'anni e con la multa fino a 15.000 euro.
Il trattamento sanzionatorio risulta ulteriormente appesantito qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'ultima parte dell'ultimo comma dell'articolo 629 c.p., essendo prevista la pena della reclusione fino a ventidue anni e la multa fino a euro 18.000.
Il reato di estorsione si distingue da quello di usura, previsto e punito dall'articolo 644 del Codice penale, la cui condotta non risulta connotata né da violenza né da minaccia. Per approfondimenti, si rinvia alla relativa disciplina.
Avv. Tommaso Barausse
