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| Secondo la Cassazione, costituisce reato non restituire all'ex coniuge denaro e/o oggetti di sua proprietà |
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| Secondo la Cassazione, costituisce reato non restituire all'ex coniuge denaro e/o oggetti di sua proprietà |
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| Usare violenza e/o minaccia per costringere taluno a eseguire un pagamento è tentativo di estorsione |
Il reato di estorsione è disciplinato dall'articolo 629 del Codice penale, ove risulta collocato tra i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.
Sotto il profilo oggettivo, l'articolo in oggetto prevede e sanziona qualsivoglia condotta costrittiva improntata a violenza e/o minaccia che risulti fonte di un ingiusto profitto con altrui danno.
La norma di riferimento, di preciso, stabilisce che:
"Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628.
Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità".
Si segnalano le ipotesi aggravate riferite alle circostanze previste dal terzo comma dell'articolo 628 del Codice penale, cui si rinvia 👉RAPINA - IL REATO PREVISTO DALL'ARTICOLO 628 DEL CODICE PENALE
Qualora ricorrano siffatte circostanze aggravanti, il reato di estorsione viene punito con la reclusione fino a vent'anni e con la multa fino a 15.000 euro.
Il trattamento sanzionatorio risulta ulteriormente appesantito qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'ultima parte dell'ultimo comma dell'articolo 629 c.p., essendo prevista la pena della reclusione fino a ventidue anni e la multa fino a euro 18.000.
Il reato di estorsione si distingue da quello di usura, previsto e punito dall'articolo 644 del Codice penale, la cui condotta non risulta connotata né da violenza né da minaccia. Per approfondimenti, si rinvia alla relativa disciplina.
Avv. Tommaso Barausse
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| il reato di rapina risulta aggravato se commesso con l'uso di armi e/o con il volto travisato |
Il reato di rapina può essere rappresentato come un furto attuato mediante violenza e/o minaccia nei confronti di una o più persone. Trattasi quindi di reato contro il patrimonio, che viene posto in essere al preciso scopo di procurare un profitto. Tuttavia, la connotazione violenta / minacciosa della condotta tipica rende la fattispecie in esame un reato di natura plurioffensiva, nel senso che oltre al patrimonio della vittima viene altresì lesa l'incolumità e la personale sicurezza della medesima.
La norma di riferimento è l'articolo 628 del Codice penale, secondo cui:
"Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:
Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti."
Il primo comma della citata norma prevede l'ipotesi di rapina propria. Trattasi dei casi in cui la violenza e o la minaccia vengono attuate prima della sottrazione della cosa mobile altrui, proprio allo scopo di impossessarsene.
Di converso, il secondo comma prevede la rapina impropria, ove la violenza o la minaccia vengono poste in essere dopo aver sottratto il bene altrui, allo scopo di assicurarsene il possesso, a sé o ad altri, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.
Si segnala la sentenza delle Sezioni Unite (Cassazione penale, SS.UU., sentenza n. 34952 del 12.09.2012) che ha riconosciuto la configurabilità del tentativo anche con riferimento alla rapina impropria, enunciando il seguente principio di diritto: è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla sottrazione della cosa altrui, adoperi violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l'impunità.
Le pene detentive previste per il delitto in argomento sono piuttosto severe, soprattutto per quel che concerne le ipotesi aggravate, la cui integrazione può portare fino ad anni 20 (venti) di reclusione.
Come contraltare a siffatta, aspra cornice edittale, la Corte Costituzionale è intervenuta riconoscendo mediante sentenza addittiva l'attenuante della lieve entità del fatto, da applicarsi nei casi in cui l'episodio criminoso risulti per l'appunto di modesta offensività (sentenza n. 86 del 2024).
Avv. Tommaso Barausse
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| Ottenere benefici economici dallo Stato rendendo dichiarazioni false costituisce reato |
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito."
In virtù della clausola di riserva posta all'inizio del primo capoverso, la previsione normativa in argomento assume portata residuale, trovando applicazione nei soli casi in cui non risulti integrato il più grave reato rubricato come "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche", previsto e punito dall'articolo 640-bis del codice penale, alla cui disciplina si rinvia 👉TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE - ARTICOLO 640 BIS DEL CODICE PENALE.
Il bene giuridico che viene tutelato è il patrimonio della Pubblica Amministrazione, posto vengono sanzionati coloro che abbiano conseguito risorse finanziare dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee avvalendosi di documentazione falsa, ovvero attestante informazioni non corrispondenti al vero.
Viene, altresì, punita l’indebita percezione di erogazioni in conseguenza della mancata indicazione delle informazioni che dovevano essere fornite.
L'ultimo comma, infine, prevede un importo “soglia” pari ad € 3.999,96=, che rappresenta il limite del quantum entro cui il fatto costituisce unicamente illecito di natura amministrativa, senza pertanto assumere rilevanza alcuna sul piano penale.
Avv. Tommaso Barausse
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| Usare gli aiuti economici percepiti dallo Stato per finalità diverse da quelle previste costituisce reato |
L’articolo 316 bis del codice penale, rubricato come “Malversazione di erogazioni pubbliche”, stabilisce che:
“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni."
Trattasi di norma posta a tutela del buon andamento della Pubblica Amministrazione, con specifico riferimento al corretto e proficuo utilizzo/destinazione delle risorse finanziare erogate dallo Stato, dagli enti pubblici e dalle Comunità Europee.
Si ritiene che il reato in argomento possa concorrere con quello di truffa aggravata ai danni dello stato 👉TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE - ARTICOLO 640 BIS DEL CODICE PENALE, essendo diverso il bene giuridico tutelato, nonché le relative condotte tipizzate.
Avv. Tommaso Barausse
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| Percepire aiuti economici dallo Stato senza averne diritto può costituire reato |
Il Codice penale prevede una specifica disciplina per l'ipotesi di truffa avente ad oggetto un beneficio economico proveniente dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
Il trattamento sanzionatorio (reclusione da due a sette anni) è sensibilmente più severo rispetto a quello previsto per la fattispecie di truffa "base" di cui alla norma precedente (art. 640 c.p.), alla cui disciplina si rinvia 👉 IL REATO DI TRUFFA - ARTICOLO 640 DEL CODICE PENALE
Inoltre, la truffa avente ad oggetto le erogazioni pubbliche è proseguibile d'ufficio, pertanto, ai fini dell'avvio e della prosecuzione dei relativi procedimenti penali, non è necessaria la presenza di querela.
La norma di riferimento è l'articolo 640 bis del Codice penale, secondo cui:
"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".
Secondo la giurisprudenza, la norma in commento rappresenta una circostanza aggravante del delitto di truffa previsto e punito dall'articolo 640 del Codice penale e non un'autonoma fattispecie di reato.
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| Elementi della truffa: ingiusto profitto, artifizi o raggiri, induzione in errore, danno altrui |
La truffa rappresenta con ogni probabilità la più nota figura di reato contro il patrimonio.
Essa consiste nell'arricchirsi indebitamente a discapito di altri soggetti, ovvero imbrogliando le persone con induzione in errore delle stesse.
Sul piano normativo, la fattispecie di truffa è disciplinata dall'articolo 640 del Codice penale, secondo cui:
"Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: