lunedì 16 giugno 2025

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO – ARTICOLO 316 TER DEL CODICE PENALE

Ottenere benefici economici dallo Stato rendendo dichiarazioni false costituisce reato

Nell’ambito dei contegni posti in essere ai danni della Pubblica Amministrazione, assoluto rilievo assume la fattispecie di reato disciplinata dall’articolo 316 ter del codice penale, che testualmente recita: 
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione  di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito."

In virtù della clausola di riserva posta all'inizio del primo capoverso, la previsione normativa in argomento assume portata residuale, trovando applicazione nei soli casi in cui non risulti integrato il più grave reato rubricato come "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche", previsto e punito dall'articolo 640-bis del codice penale, alla cui disciplina si rinvia 👉TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE - ARTICOLO 640 BIS DEL CODICE PENALE.

Il bene giuridico che viene tutelato è il patrimonio della Pubblica Amministrazione, posto vengono sanzionati coloro che abbiano conseguito risorse finanziare dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee avvalendosi di documentazione falsa, ovvero attestante informazioni non corrispondenti al vero. 

Viene, altresì, punita l’indebita percezione di erogazioni in conseguenza della mancata indicazione delle informazioni che dovevano essere fornite.

L'ultimo comma, infine, prevede un importo “soglia” pari ad € 3.999,96=, che rappresenta il limite del quantum entro cui il fatto costituisce unicamente illecito di natura amministrativa, senza pertanto assumere rilevanza alcuna sul piano penale.


Avv. Tommaso Barausse

venerdì 13 giugno 2025

MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE – ARTICOLO 316 BIS DEL CODICE PENALE

Usare gli aiuti economici percepiti dallo Stato per finalità diverse da quelle previste costituisce reato

L’articolo 316 bis  del codice penale, rubricato come “Malversazione di erogazioni pubbliche”, stabilisce che:

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni."

Trattasi di norma posta a tutela del buon andamento della Pubblica Amministrazione, con specifico riferimento al corretto e proficuo utilizzo/destinazione delle risorse finanziare erogate dallo Stato, dagli enti pubblici e dalle Comunità Europee.

Si ritiene che il reato in argomento possa concorrere con quello di truffa aggravata ai danni dello stato 👉TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE - ARTICOLO 640 BIS DEL CODICE PENALE, essendo diverso il bene giuridico tutelato, nonché le relative condotte tipizzate.


Avv. Tommaso Barausse

giovedì 12 giugno 2025

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE - ARTICOLO 640 BIS DEL CODICE PENALE

Percepire aiuti economici dallo Stato senza averne diritto può costituire reato

Il Codice penale prevede una specifica disciplina per l'ipotesi di truffa avente ad oggetto un beneficio economico proveniente dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il trattamento sanzionatorio (reclusione da due a sette anni) è sensibilmente più severo rispetto a quello previsto per la fattispecie di truffa "base" di cui alla norma precedente (art. 640 c.p.), alla cui disciplina si rinvia 👉 IL REATO DI TRUFFA - ARTICOLO 640 DEL CODICE PENALE

Inoltre, la truffa avente ad oggetto le erogazioni pubbliche è proseguibile d'ufficio, pertanto, ai fini dell'avvio e della prosecuzione dei relativi procedimenti penali, non è necessaria la presenza di querela.

La norma di riferimento è l'articolo 640 bis del Codice penale, secondo cui:

"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

Secondo la giurisprudenza, la norma in commento rappresenta una circostanza aggravante del delitto di truffa previsto e punito dall'articolo 640 del Codice penale e non un'autonoma fattispecie di reato.



Avv. Tommaso Barausse 

 

mercoledì 11 giugno 2025

IL REATO DI TRUFFA - ARTICOLO 640 DEL CODICE PENALE

Elementi della truffa: ingiusto profitto, artifizi o raggiri, induzione in errore, danno altrui

La truffa rappresenta con ogni probabilità la più nota figura di reato contro il patrimonio. 

Essa consiste nell'arricchirsi indebitamente a discapito di altri soggetti, ovvero imbrogliando le persone con induzione in errore delle stesse. 

Sul piano normativo, la fattispecie di truffa è disciplinata dall'articolo 640 del Codice penale, secondo cui:

"Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

  1. 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
  1. 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità
  1. 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5;
  1. 2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter), e dal terzo comma".
La norma è posta a tutela dei seguenti valori, giuridicamente rilevanti:
  • patrimonio della persona;
  • libertà della volontà/autodeterminazione dell'individuo. 
Le pene previste per l'ipotesi base (cd. truffa semplice, procedibile solo a querela della persona offesa) non sono particolarmente elevate, essendo prevista la multa da € 51,00 fino a € 1.032,00 e la reclusione da un minimo di tre mesi a un massimo di tre anni. 
Il trattamento sanzionatorio, tuttavia, aumenta sensibilmente nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 640 c.p., con pena pecuniaria da € 309,00 a € 1.549,00 e pena detentiva che può arrivare fino a 5 anni di reclusione, che diventano 6 (oltre alla multa da € 700,00 a € 3.000,00) nel caso specifico in cui il soggetto attivo abbia agito profittando di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (circostanza aggravante comune prevista dall'articolo 61, comma 1, n. 5) del Codice penale).
Si segnala, al secondo comma dell'articolo 640 c.p., il n. 2 ter riguardante l'ipotesi di truffa attuata a distanza mediante l'uso di strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare le procedure di identificazione dei soggetti coinvolti nella vicenda. Trattasi di disposizione introdotta allo specifico scopo di contrastare le assai insidiose truffe online, sempre più diffuse nell'ambito delle transazioni via web. I casi più ricorrenti riguardano le proposte di investimenti in strumenti finanziari, anche atipici, come le criptovalute, che attirano capitali con la falsa promessa di farli lievitare in misura considerevole. Molto frequenti anche i casi di truffe sulle piattaforme di e-commerce, ovvero l'invio di denaro per l'acquisto di un determinato bene/oggetto che però non verrà mai fatto recapitare al malcapitato acquirente. Siffatte frodi possono essere portate a compimento senza limiti di distanza, garantendo al contempo una maggiore sicurezza ai truffatori, che possono operare mascherandosi dietro identità fittizie (o purtroppo di altre persone, realmente esistenti), così da rendere per l'appunto più difficoltoso (quando non impossibile) il loro rintraccio.
Avv. Tommaso Barausse

lunedì 9 giugno 2025

LE MINACCE SECONDO IL SISTEMA PENALE - IL REATO PREVISTO DALL'ARTICOLO 612 DEL CODICE PENALE

Minacciare alle persone un danno ingiusto è reato

Con il termine "minaccia" si fa riferimento a condotte consistenti nell'incutere timore a taluno prospettandogli il verificarsi di un danno ingiusto nei suoi confronti.

Si tratta di un comportamento che nell'ambito del nostro sistema giuridico assume rilevanza penale, trattandosi di reato  previsto e punito ai sensi dell'articolo 612 del codice penale.

Detta norma testualmente recita: 

"Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032. 

Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno. 

Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

Si riportano di seguito le modalità indicate nel suddetto articolo 339 c.p., in modo da poter meglio comprendere in cosa consistano le ipotesi di minaccia aggravata (procedibile d'ufficio, non a querela di parte e sanzionata con pena detentiva anziché pecuniaria) previste dal secondo e terzo comma dell'articolo 612.

Si tratta di casi in cui la minaccia:

è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte (comma 1);

è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi (comma 2);

è commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti  o altri oggetti atti a offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone (comma 3);

è commessa al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici (ultimo comma).

Articolo 612 c.p. a parte, si precisa che le condotte minatorie sono contemplate anche in altre fattispecie di reato, come modalità di attuazione delle azioni incriminate.
Ad esempio, nel caso della violenza sessuale, l'articolo 609 bis c.p. prevede che la costrizione a subire o compiere atti sessuali venga compiuta (anche) mediante minaccia 👉IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE E RELATIVE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - ARTICOLI 609 BIS E 609 TER DEL CODICE PENALE

 
Avv. Tommaso Barausse

giovedì 5 giugno 2025

INTERFERENZE ILLECITE NELLA VITA PRIVATA - IL REATO PREVISTO DALL' ARTICOLO 615 BIS DEL CODICE PENALE

 

Fotografare e/o filmare l'abitazione altrui può costituire reato

La riservatezza personale è un bene di primaria rilevanza, che l'ordinamento giuridico tutela sotto diversi profili, tra cui quello penale.
 
Con riferimento alla privacy all'interno di luoghi privati, oltre alle ipotesi di violazione di domicilio, è prevista dall'articolo 615 bis c.p. la fattispecie criminosa relativa alle illecite interferenze nella vita privata.
 
La norma citata dispone che: 
 
"Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614 c.p., è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
 
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
 
I delitti son punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei dovei inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".
 
Sotto il profilo oggettivo, attinente ai comportamenti incriminati, la norma sanziona chi si procura immagini o filmati attinenti alla sfera privata di una determinata persona senza averne ottenuto il consenso/permesso. Si precisa, peraltro, che deve trattarsi di contenuti riguardanti la vita privata svoltasi all'interno di luoghi quali abitazioni, private dimore o appartenenze degli stessi. 
 
Viene altresì punito colui che rivela o diffonde pubblicamente le immagini, le notizie e le registrazioni video ottenute secondo le modalità di cui sopra, anche se non è stato lui a procurarsele.
 
Le predette condotte ricevono poi un trattamento sanzionatorio più severo (e non è necessario sporgere querela, trattandosi di ipotesi con procedibilità d'ufficio) se vengono poste in essere da un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio (nel caso agiscano con abuso dei poteri o violando i doveri inerenti alla loro funzione/servizio) o un investigatore privato, anche se abusivo.

Il paradigma normativo in commento non comprende le captazioni aventi ad oggetto fatti avvenuti in auto, in quanto luogo non riconducibile al concetto di privata dimora/abitazione.

La Corte di Cassazione ha inoltre precisato che la condotta di captazione integra il reato in argomento solo laddove l'interferenza provenga da soggetti terzi.

Per converso, il reato de quo non risulta integrato nel caso in cui il soggetto che effettua la captazione sia altresì coinvolto in prima persona nella scena di vita privata che viene immortalata.

Ad esempio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato in oggetto nel caso del convivente che videoregistra i rapporti sessuali con il partner, senza avere chiesto il suo consenso, purché, ovviamente, il nastro non venga diffuso o mostrato ad altri (Cass. Pen. Sez. V 14.01.2008, n. 1766). Al riguardo, si segnala il reato di revenge porn ex art. 612 ter c.p. 👉Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti


Avv. Tommaso Barausse 


                                                                                 

 

giovedì 3 aprile 2025

OCCULTAMENTO, DISTRUZIONE, SOPPRESSIONE O SOTTRAZIONE DI CADAVERE


nascondere, sottrarre, sopprimere o distruggere un corpo umano privo di vita costituisce reato

L’articolo 412 del Codice penale, rubricato come "Occultamento di cadavere", prevede che:

Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni“.

Mediante la citata disposizione, pertanto, viene sanzionato qualunque soggetto che nasconda, del tutto o in parte, un corpo umano privo di vita. 

Sono oggetto di tutela la dignità della persona defunta e, nei casi in cui la morte risulti correlabile a un'ipostesi di reato, il corretto/proficuo espletamento delle indagini da parte dell'Autorità giudiziaria.

Come precisato dalla giurisprudenza, il reato in oggetto può risultare integrato anche laddove la vittima sia ancora in vita nel momento in cui viene attuata la condotta di occultamento. 

Il tratto qualificante della fattispecie in oggetto è dato dal carattere temporaneo del nascodimento del corpo, eseguito secondo modalità tali da consentire il rinvenimento dello stesso in epoca successiva. 

Di qui, pertanto, la differenza rispetto alla figura criminosa della "Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere", prevista e punita dal precedente articolo 411 del Codice penale, in cui il ritrovamento del corpo risulta tendenzialmente impossibile.

Detta norma prevede che:

"Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.

Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.

La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 2.582 a euro 12.911."


Avv. Tommaso Barausse