lunedì 16 giugno 2025

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO – ARTICOLO 316 TER DEL CODICE PENALE

Ottenere benefici economici dallo Stato rendendo dichiarazioni false costituisce reato

Nell’ambito dei contegni posti in essere ai danni della Pubblica Amministrazione, assoluto rilievo assume la fattispecie di reato disciplinata dall’articolo 316 ter del codice penale, che testualmente recita: 
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione  di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito."

In virtù della clausola di riserva posta all'inizio del primo capoverso, la previsione normativa in argomento assume portata residuale, trovando applicazione nei soli casi in cui non risulti integrato il più grave reato rubricato come "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche", previsto e punito dall'articolo 640-bis del codice penale, alla cui disciplina si rinvia 👉TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE - ARTICOLO 640 BIS DEL CODICE PENALE.

Il bene giuridico che viene tutelato è il patrimonio della Pubblica Amministrazione, posto vengono sanzionati coloro che abbiano conseguito risorse finanziare dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee avvalendosi di documentazione falsa, ovvero attestante informazioni non corrispondenti al vero. 

Viene, altresì, punita l’indebita percezione di erogazioni in conseguenza della mancata indicazione delle informazioni che dovevano essere fornite.

L'ultimo comma, infine, prevede un importo “soglia” pari ad € 3.999,96=, che rappresenta il limite del quantum entro cui il fatto costituisce unicamente illecito di natura amministrativa, senza pertanto assumere rilevanza alcuna sul piano penale.


Avv. Tommaso Barausse