giovedì 12 giugno 2025

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE - ARTICOLO 640 BIS DEL CODICE PENALE

Percepire aiuti economici dallo Stato senza averne diritto può costituire reato

Il Codice penale prevede una specifica disciplina per l'ipotesi di truffa avente ad oggetto un beneficio economico proveniente dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il trattamento sanzionatorio (reclusione da due a sette anni) è sensibilmente più severo rispetto a quello previsto per la fattispecie di truffa "base" di cui alla norma precedente (art. 640 c.p.), alla cui disciplina si rinvia 👉 IL REATO DI TRUFFA - ARTICOLO 640 DEL CODICE PENALE

Inoltre, la truffa avente ad oggetto le erogazioni pubbliche è proseguibile d'ufficio, pertanto, ai fini dell'avvio e della prosecuzione dei relativi procedimenti penali, non è necessaria la presenza di querela.

La norma di riferimento è l'articolo 640 bis del Codice penale, secondo cui:

"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

Secondo la giurisprudenza, la norma in commento rappresenta una circostanza aggravante del delitto di truffa previsto e punito dall'articolo 640 del Codice penale e non un'autonoma fattispecie di reato.



Avv. Tommaso Barausse