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Percepire aiuti economici dallo Stato senza averne diritto può costituire reato |
Il Codice penale prevede una specifica disciplina per l'ipotesi di truffa avente ad oggetto un beneficio economico proveniente dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
Il trattamento sanzionatorio (reclusione da due a sette anni) è sensibilmente più severo rispetto a quello previsto per la fattispecie di truffa "base" di cui alla norma precedente (art. 640 c.p.), alla cui disciplina si rinvia 👉 IL REATO DI TRUFFA - ARTICOLO 640 DEL CODICE PENALE
Inoltre, la truffa avente ad oggetto le erogazioni pubbliche è proseguibile d'ufficio, pertanto, ai fini dell'avvio e della prosecuzione dei relativi procedimenti penali, non è necessaria la presenza di querela.
La norma di riferimento è l'articolo 640 bis del Codice penale, secondo cui:
"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".
Secondo la giurisprudenza, la norma in commento rappresenta una circostanza aggravante del delitto di truffa previsto e punito dall'articolo 640 del Codice penale e non un'autonoma fattispecie di reato.