venerdì 13 giugno 2025

MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE – ARTICOLO 316 BIS DEL CODICE PENALE

Usare gli aiuti economici percepiti dallo Stato per finalità diverse da quelle previste costituisce reato

L’articolo 316 bis  del codice penale, rubricato come “Malversazione di erogazioni pubbliche”, stabilisce che:

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni."

Trattasi di norma posta a tutela del buon andamento della Pubblica Amministrazione, con specifico riferimento al corretto e proficuo utilizzo/destinazione delle risorse finanziare erogate dallo Stato, dagli enti pubblici e dalle Comunità Europee.

Si ritiene che il reato in argomento possa concorrere con quello di truffa aggravata ai danni dello stato 👉TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE - ARTICOLO 640 BIS DEL CODICE PENALE, essendo diverso il bene giuridico tutelato, nonché le relative condotte tipizzate.


Avv. Tommaso Barausse