lunedì 9 giugno 2025

LE MINACCE SECONDO IL SISTEMA PENALE - IL REATO PREVISTO DALL'ARTICOLO 612 DEL CODICE PENALE

Minacciare alle persone un danno ingiusto è reato

Con il termine "minaccia" si fa riferimento a condotte consistenti nell'incutere timore a taluno prospettandogli il verificarsi di un danno ingiusto nei suoi confronti.

Si tratta di un comportamento che nell'ambito del nostro sistema giuridico assume rilevanza penale, trattandosi di reato  previsto e punito ai sensi dell'articolo 612 del codice penale.

Detta norma testualmente recita: 

"Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032. 

Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno. 

Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

Si riportano di seguito le modalità indicate nel suddetto articolo 339 c.p., in modo da poter meglio comprendere in cosa consistano le ipotesi di minaccia aggravata (procedibile d'ufficio, non a querela di parte e sanzionata con pena detentiva anziché pecuniaria) previste dal secondo e terzo comma dell'articolo 612.

Si tratta di casi in cui la minaccia:

è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte (comma 1);

è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi (comma 2);

è commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti  o altri oggetti atti a offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone (comma 3);

è commessa al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici (ultimo comma).

Articolo 612 c.p. a parte, si precisa che le condotte minatorie sono contemplate anche in altre fattispecie di reato, come modalità di attuazione delle azioni incriminate.
Ad esempio, nel caso della violenza sessuale, l'articolo 609 bis c.p. prevede che la costrizione a subire o compiere atti sessuali venga compiuta (anche) mediante minaccia 👉IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE E RELATIVE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - ARTICOLI 609 BIS E 609 TER DEL CODICE PENALE

 
Avv. Tommaso Barausse