giovedì 5 giugno 2025

INTERFERENZE ILLECITE NELLA VITA PRIVATA - IL REATO PREVISTO DALL' ARTICOLO 615 BIS DEL CODICE PENALE

 

Fotografare e/o filmare l'abitazione altrui può costituire reato

La riservatezza personale è un bene di primaria rilevanza, che l'ordinamento giuridico tutela sotto diversi profili, tra cui quello penale.
 
Con riferimento alla privacy all'interno di luoghi privati, oltre alle ipotesi di violazione di domicilio, è prevista dall'articolo 615 bis c.p. la fattispecie criminosa relativa alle illecite interferenze nella vita privata.
 
La norma citata dispone che: 
 
"Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614 c.p., è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
 
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
 
I delitti son punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei dovei inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".
 
Sotto il profilo oggettivo, attinente ai comportamenti incriminati, la norma sanziona chi si procura immagini o filmati attinenti alla sfera privata di una determinata persona senza averne ottenuto il consenso/permesso. Si precisa, peraltro, che deve trattarsi di contenuti riguardanti la vita privata svoltasi all'interno di luoghi quali abitazioni, private dimore o appartenenze degli stessi. 
 
Viene altresì punito colui che rivela o diffonde pubblicamente le immagini, le notizie e le registrazioni video ottenute secondo le modalità di cui sopra, anche se non è stato lui a procurarsele.
 
Le predette condotte ricevono poi un trattamento sanzionatorio più severo (e non è necessario sporgere querela, trattandosi di ipotesi con procedibilità d'ufficio) se vengono poste in essere da un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio (nel caso agiscano con abuso dei poteri o violando i doveri inerenti alla loro funzione/servizio) o un investigatore privato, anche se abusivo.

Il paradigma normativo in commento non comprende le captazioni aventi ad oggetto fatti avvenuti in auto, in quanto luogo non riconducibile al concetto di privata dimora/abitazione.

La Corte di Cassazione ha inoltre precisato che la condotta di captazione integra il reato in argomento solo laddove l'interferenza provenga da soggetti terzi.

Per converso, il reato de quo non risulta integrato nel caso in cui il soggetto che effettua la captazione sia altresì coinvolto in prima persona nella scena di vita privata che viene immortalata.

Ad esempio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato in oggetto nel caso del convivente che videoregistra i rapporti sessuali con il partner, senza avere chiesto il suo consenso, purché, ovviamente, il nastro non venga diffuso o mostrato ad altri (Cass. Pen. Sez. V 14.01.2008, n. 1766). Al riguardo, si segnala il reato di revenge porn ex art. 612 ter c.p. 👉Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti


Avv. Tommaso Barausse