domenica 17 settembre 2023

DISTRUZIONE O DETURPAMENTO DI BELLEZZE NATURALI - ARTICOLO 734 DEL CODICE PENALE

Bertesina (Vicenza), Villa Gazzotti.
Arch. Andrea Palladio, 1550

La legislazione nazionale comprende un ampio apparato normativo dedicato alla conservazione e alla tutela dei beni culturali.

Sotto il profilo penalistico, si segnala l'articolo 734 c.p., che prevede la contravvenzione denominata come "Distruzione o deturpamento di bellezze naturali", disponendo che:
"Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da euro 1.032 a 6.197.".

La portata della disposizione citata va coordinata con le previsioni normative di cui al d.lgs. 22.01.2004 n. 42 (cd Codice dei beni culturali e del paesaggio), quale disciplina organica di riferimento in materia di beni culturali e paesaggistici.

Tommaso Barausse
 Avvocato a Vicenza



La presente pubblicazione ha valenza puramente informativa e non costituisce consulenza legale, posto che ogni singolo caso deve essere valutato alla luce di tutte le molteplici peculiarità che lo contraddistinguono. Si raccomanda la consultazione del testo di legge aggiornato presso i portali ufficiali Normattiva e Gazzetta Ufficiale