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Sono plurime le disposizioni di legge atte a contrastare l'aggiotaggio, a seconda dell'oggetto cui si riferisce |
Con il termine “Aggiotaggio” si fa genericamente riferimento ad attività speculative perpertrate tramite artifici di vario tipo o mediante la diffusione di informazioni false, esagerate, tendenziose o riservate, tali da influenzare/modificare l’ammontare delle quotazioni di merci, valori, strumenti finanziari.
Sotto il profilo penalistico, l’aggiotaggio viene in primo luogo pevisto e punito ai sensi dell’articolo 501 del codice penale, rubricato come “Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio", secondo cui:
"Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822.
Se l’aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.
Le pene sono raddoppiate:
- se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
- se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.
La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.".
Quando ha ad oggetto strumenti finanziari quotati, l’aggiotaggio viene invece sanzionato ai sensi dell’articolo 185 d.lgs. n. 58/98 (TUF), rubricato come “Manipolazione del mercato”, ai sensi del quale:
“1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
1-bis Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
2-bis [Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finannziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell’ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell’arresto fino a tre anni]. Comma abrogato dall'art. 26, comma 1, lettera d) della 23 dicembre 2021, n. 238
2-ter [Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:
a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all’ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a);
b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronto su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).]" Comma abrogato dall'art. 26, comma 1, lettera d) della 23 dicembre 2021, n. 238.
L’articolo 2637 del codice civile, invece, concerne gli strumenti finanziari non quotati, stabilendo che:
“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.“.
Tommaso Barausse