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| Sono plurime le disposizioni di legge atte a contrastare l'aggiotaggio, a seconda dell'oggetto cui si riferisce |
Con il termine “Aggiotaggio” si fa genericamente riferimento ad attività speculative perpertrate tramite artifici di vario tipo o mediante la diffusione di informazioni false, esagerate, tendenziose o riservate, tali da influenzare/modificare l’ammontare delle quotazioni di merci, valori, strumenti finanziari.
Sotto il profilo penalistico, l’aggiotaggio viene in primo luogo pevisto e punito ai sensi dell’articolo 501 del codice penale, rubricato come “Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio", secondo cui:
"Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822.
Se l’aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.
Le pene sono raddoppiate:
- se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
- se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.
La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.".
Quando ha ad oggetto strumenti finanziari quotati, l’aggiotaggio viene invece sanzionato ai sensi dell’articolo 185 d.lgs. n. 58/98 (TUF), rubricato come “Manipolazione del mercato”, ai sensi del quale:
“1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
1-bis Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
2-bis [Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finannziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell’ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell’arresto fino a tre anni]. Comma abrogato dall'art. 26, comma 1, lettera d) della 23 dicembre 2021, n. 238
2-ter [Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:
a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all’ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a);
b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronto su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).]" Comma abrogato dall'art. 26, comma 1, lettera d) della 23 dicembre 2021, n. 238.
L’articolo 2637 del codice civile, invece, concerne gli strumenti finanziari non quotati, stabilendo che:
“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.“.
Tommaso Barausse
La presente pubblicazione ha valenza puramente informativa e non costituisce consulenza legale, posto che ogni singolo caso deve essere valutato alla luce di tutte le molteplici peculiarità che lo contraddistinguono. Si raccomanda la consultazione del testo di legge aggiornato presso i portali ufficiali Normattiva e Gazzetta Ufficiale