martedì 17 ottobre 2023

IL DELITTO DI "ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE O DI DISCIPLINA" - ARTICOLO 571 DEL CODICE PENALE


 Ai sensi dell'articolo 571 del codice penale,

"Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni."

Lo scopo della norma in argomento è quello di punire (e prevenire) l'uso della violenza nell'ambito di determinate relazioni interpersonali.

L'attività di insegnamento, riferita alla sfera educativa e della formazione scolastica, artistica e professionale, non può mai sfociare in atti e comportamenti tali da mettere in pericolo il benessere fisico e psichico del discente. 
Vale altrettanto per l'attività di direzione, cura, custodia e sorveglianza.

Il primo comma dell'articolo 571 c.p. prevede un'ipotesi di reato di pericolo concreto, che si perfeziona nel momento in cui la condotta di abuso determina l'insorgenza del rischio di una malattia nel corpo o nella mente in danno al soggetto passivo.

In caso di lesione effettiva o morte della vittima, trova applicazione il secondo comma dell'articolo in questione, con irrogazione di un trattamento sanzionatorio più severo.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che "il reato di abuso dei mezzi di correzione presuppone l'uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi in via ordinaria consentiti, in quanto l'uso della violenza per fini correttivi o educativi non è mai consentito" (Cass.  Pen. Sez. VI, n. 11956 del 15.02.2017).

Quanto ai comportamenti che integrano il reato in oggetto, con riferimento alla violenza psicologica la medesima Corte ha stabilito che "La condotta abusante può consistere in qualsiasi comportamento dell'insegnante che umili, svaluti, denigri o violenti psicologicamente un alunno causandogli pericoli per la salute, atteso che, in ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall'ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell'altrui personalità. Il reato di abuso dei mezzi di correzione presuppone, dunque, l'uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, in via ordinaria consentiti, da cui consegua l'insorgenza di un pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con esclusione dell'uso della violenza, quand'anche esercitata per fini correttivi o educativi", Cass. Pen. Sez. VI, n. 29661 del 20.05.2022.


Avv. Tommaso Barausse